1° Memorial Enrico Rambotti di Calcio a 7 Eccellenza
Descrizione
SVOLGIMENTO CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A 7 2017/2018
PRIMA FASE
GIRONE A 16 SQUADRE CON GARE DI SOLA ANDATA
SECONDA FASE
LE PRIME 8 CLASSIFICATE ( SERIE A ) LE RESTANTI 8 ( SERIE B) .
LE PRIME 8 CLASSIFICATE DISPUTERANNO LA SECONDA FASE CON GARE DI ANDATA E RITORNO . LA VINCENTE SARA’ CAMPIONE PROVINCIALE E DISPUTERA’ LE FINALI REGIONALI CHE SI SVOLGERANNO IL 9/10 GIUGNO. LA 2° - 3°- 4° CLASSIFICATA SPAREGGIO A TRE, LA VINCENTE ANDRA’ ALLE FINALI REGIONALI. L’ULTIMA CLASSIFICATA RETROCEDERA’ IN ( SERIE B).
LE RESTANTI 8 CLASSIFICATE ( SERIE B) DISPUTERANNO GARE DI ANDATA E RITORNO LA VINCENTE SARA’ PROMOSSA IN (SERIE A)
LE VINCENTI DELLA SERIE A E SERIE B AVRANNO L’ISCRIZIONE GRATUITA X IL CAMPIONATO 2018/2019
LA VINCENTE DELLA CLASSIFICA DISCIPLINA AVRA’ L’ISCRIZIONE GRATUITA X ILCAMPIONATO 2018/2019
LA VINCENTE DELLA (SERIE B) PIU’ LA VINCENTE DELLA CLASSIFICA DISCIPLINA E LE PERDENTI DELLO SPAREGGIO (SERIE A X ANDARE AL REGIONALE) SI CONTENDERANNO IL TROFEO CITTA’ DI TERNI 2017/2018
CRITERI X STABILIRE LA VINCENTE
CON SQUADRE ARRIVATE CON GLI STESSI PUNTI E’ LO SPAREGGIO
PER LE ALTRE POSSIBILITA’ DI ARRIVO ALLA PARI SARANNO INVECE
1°SCONTRO DIRETTO
2°DIFFERENZA RETI SCONTRO DIRETTO
3°CLASSIFICA DISCIPLINA
4°DIFFERENZA RETI TOTALE
Regolamento
Tutta la Normativa UISP è pubblicata nella sezione "MODULI".
Parte quinta
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Titolo I
DOVERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI
1. Derogabilità delle norme del presente Regolamento
Quanto contenuto nel Regolamento di disciplina non può essere derogato, se non nei limiti e nei casi previsti dal medesimo Regolamento. Le Strutture di Attività calcio devono espressamente prevedere, nelle Norme di partecipazione, le deroghe al presente Regolamento e ciò a pena di nullità.
Le deroghe possono essere emesse nel rispetto della Carta dei Princìpi e fatte salve quelle norme espressamente dichiarate inderogabili. Le norme derogatorie possono essere sempre sottoposte da chi vi ha interesse al giudizio di legittimità operato dalla sola Corte nazionale di giustizia (art. 87 RD). Le eventuali deroghe devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale emesso dalla Struttura di Attività che le ha deliberate, a pena di nullità.
2. Doveri e obblighi regolamentari
a) Le Associazioni affiliate e i Soci hanno il dovere dell’osservanza delle fonti normative previste dall’articolo 7 della Carta dei Princìpi, nonché di mantenere sempre un comportamento leale e corretto nell’esercizio dell’attività nel rispetto dei princìpi contenuti nella predetta Carta.
b) Alle Associazioni e ai Soci che non si attengono ai doveri e agli obblighi derivanti da tali fonti normative sono applicate sanzioni amministrative o disciplinari in relazione alla natura e alla gravità dell’illecito o dell’inadempimento.
c) È onere di ogni Socio attivarsi per prendere conoscenza delle predette fonti. La loro ignoranza non può essere invocata a propria scusante (art. 6 RD).
3. Responsabilità disciplinari delle Associazioni
Le Associazioni rispondono disciplinarmente, a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti, anche omissivi, dei propri Soci e sostenitori, salvo che non dimostrino di aver agito con la massima diligenza per prevenire e/o evitare i fatti illeciti o che il fatto sia imputabile a causa di forza maggiore (art. 7 RD).
4. Responsabilità disciplinari del Socio
Il Socio che si renda responsabile di atti illeciti in occasione di manifestazioni sportive o in relazione ad attività svolta dalla Struttura di Attività calcio è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento.
5. Responsabilità del Socio per atto volontario o per colpa
Il Socio risponde sempre disciplinarmente qualora l’atto illecito sia commesso volontariamente. Solamente nei casi in cui ciò sia espressamente previsto, il Socio risponde disciplinarmente del fatto illecito anche a titolo di colpa, salvo che il fatto non sia dovuto a causa di forza maggiore (art. 7 RD).
6. Definizione di colpa
Per colpa si intende una mancanza di diligenza o di prudenza o di conoscenza delle norme.
7. Definizione di causa di forza maggiore
Si intende causa di forza maggiore qualsiasi evento non prevedibile e non evitabile, esterno alla volontà del responsabile.
8. Definizione di partecipazione alla gara, di gioco fermo e di situazione estranea al gioco
Si intende partecipazione alla gara il prendere parte a gare come giocatore, anche per un solo secondo nel calcio a 11, salvo quanto disposto dall’art. 16 b) RA, o essere stato in lista gara nel calcio a 7/8 e nel calcio a 5 (o comunque essere stato in lista gara in manifestazioni che prevedano sostituzioni illimitate).
Si intende gioco fermo la fase della gara in cui il pallone non è in gioco (Regola del gioco del calcio).
Si intende situazione estranea al gioco quella in cui l’atto illecito non è commesso per trarre un vantaggio sportivo o quella non attinente al gioco stesso, come quando gli atti siano commessi nei confronti di Dirigenti UISP, Giudici, Procuratori arbitrali e Ufficiali di gara.
Titolo II
ILLECITI E SANZIONI
CAPO I – ILLECITI
Sezione I
TIPI DI ILLECITI
9. Illecito disciplinare
Per illecito disciplinare s’intende qualsiasi comportamento, anche omissivo, volto volontariamente o colposamente - in tale caso solo se espressamente previsto - a eludere i precetti contenuti nella Normativa generale e in ogni altra disposizione emanata dalle Strutture di Attività competenti, sia nelle fasi dell’attività sportiva sia in quelle a essa collegate. L’elenco degli illeciti disciplinari contenuti nel presente Regolamento non è tassativo; l’individuazione di illeciti non contenuti nel richiamato elenco deve comportare una violazione della Carta dei Princìpi.
10. Nuova fattispecie individuata dalle Strutture di Attività calcio UISP territoriali o regionali
In applicazione di quanto previsto nel precedente articolo, le Strutture di Attività calcio UISP territoriali o regionali possono prevedere nuove fattispecie o escluderne altre rispetto a quelle elencate nella successiva Sezione e nel Titolo IV del presente Regolamento, purché la previsione o l’esclusione non sia in violazione della Carta dei Princìpi. Avverso tali violazioni è sempre ammesso il ricorso ai sensi degli articoli 1 e 87 RD.
11.Sanzione da prevedere per la nuova fattispecie
Nel caso regolato dal precedente articolo la sanzione da prevedere deve essere scelta secondo i criteri di cui all’articolo 31 RD.
Sezione II
ELENCO E DEFINIZIONE DEGLI ILLECITI DISCIPLINARI
12. Violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento dell’attività
Le violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento dell’attività costituiscono illecito disciplinare se espressamente sanzionate nel Titolo V del presente Regolamento.
13. Protesta o/e comportamento irriguardoso
Costituisce protesta o/e comportamento irriguardoso qualsiasi gesto o espressione che ecceda i limiti dell’educazione per i propri contenuti o per la sua reiterazione (artt. 123 e 129 RD).
14. Offesa, ingiuria e sputo
Costituisce offesa ogni comportamento, gesto o espressione tendente a ledere la dignità e il decoro del destinatario dello stesso (artt. 124, 130); ingiuria e sputo costituiscono forme di offesa gravi (art.131 RD).
15. Discriminazioni
Costituisce discriminazione ogni comportamento, gesto o espressione tendente a non riconoscere i diritti di determinati soggetti con particolare attenzione a quelle di carattere razziale, etnico e di genere. (artt. 125 e 132 RD).
16. Minaccia
Costituisce minaccia qualsiasi comportamento, gesto o espressione tendente a incutere nel destinatario un ingiusto timore o a condizionarne illegittimamente l’attività (artt. 125 e 133 e 134 RD).
17. Scorrettezza
Costituisce scorrettezza qualsiasi intervento commesso in violazione delle regole di gioco o del principio di lealtà sportiva che non sia configurabile come atto di violenza (artt. 135 e 136 RD).
18. Atto di violenza
Costituisce atto di violenza ogni comportamento volontario unicamente tendente a colpire e/o a ledere l’integrità fisica di altro soggetto (artt. 126, 137, 138, 139 e 140 RD).
19. Istigazione
Costituisce istigazione qualsiasi comportamento tendente a determinare altro soggetto al compimento di un atto illecito. Il responsabile è punito con la stessa sanzione disciplinare prevista per il fatto illecito oggetto d’istigazione, che può essere diminuita fino alla metà.
20. Illecito sportivo
Costituisce fattispecie particolare dell’illecito disciplinare il cosiddetto illecito sportivo di cui rispondono le Associazioni e/o i Tesserati che:
a) compiano o consentano il compimento di atti diretti a inficiare la regolarità o alterare lo svolgimento o il risultato di una o più gare o di una manifestazione; (artt. 115 e 148 RD)
b) inducano o tentino di indurre gli Ufficiali di gara ad alterare il contenuto del loro referto o compiano atti diretti ad alterare il regolare funzionamento della giustizia sportiva. (artt. 115 e 148 RD)
21. Omessa segnalazione dell’illecito sportivo
Le Associazioni e/o i Tesserati hanno il dovere, in presenza di fatti illeciti previsti dal precedente articolo, di segnalare con tempestività, alla Struttura di Attività calcio UISP competente, quanto a loro conoscenza. L’omessa denuncia, qualora non raffiguri di per sé partecipazione all’illecito, è punita con la sanzione prevista dagli articoli 116 e 150 RD, mentre la denuncia di fatti o atti costituenti la fattispecie di illecito sportivo che dovesse risultare palesemente infondata comporta la stessa sanzione prevista per l’omessa denuncia.
CAPO II – SANZIONI
Sezione I
CARATTERISTICHE DELLE SANZIONI
22. Concetto di sanzione
Per sanzione si intende la punizione erogata, dal competente Organo disciplinare, a seguito del compimento di illeciti disciplinari tenuti da Associazioni o da Tesserati e/o a essi attribuibili (art. 45 RD).
23. Tipicità della sanzione
Le sanzioni applicabili sono solamente quelle previste dall’elenco contenuto nel Titolo V del presente Regolamento. Ogni sanzione elencata in tale Titolo prevede un minimo e un massimo di pena.
24. Attenuanti
Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze attenuanti:
a) essersi subito attivato per ovviare al proprio comportamento illecito;
b) aver agito a seguito di provocazione, purché in maniera proporzionata alla stessa;
c) aver commesso il fatto illecito in uno stato e in una situazione di concitazione da fatto altrui.
Non può essere mai considerato “provocazione” o “fatto altrui” qualsivoglia provvedimento assunto da parte degli Ufficiali di gara.
25. Tentativo di illecito
Si intende tentativo di illecito ogni comportamento idoneo e indirizzato a commettere un atto illecito senza che questo sia portato a compimento. In tal caso la pena base deve essere ridotta della metà, fermi restando i limiti previsti dall’articolo 29 RD.
26. Aggravanti semplici
Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze aggravanti:
a) aver commesso l’atto illecito ricoprendo le funzioni di Capitano, Dirigente, Assistente di parte;
b) aver commesso l’atto illecito con recidiva. Per recidiva si intende il compimento di più atti illeciti nel corso della medesima stagione; per fatti di grave violenza sono considerate anche le sanzioni subite nel precedente triennio;
c) aver commesso l’atto illecito dal quale derivino gravi danni alla salute altrui;
d) aver tenuto comportamenti gravemente volgari nel compimento dell’atto illecito;
e) aver commesso l’atto illecito in concorso con una o più persone;
f) aver posto in essere comportamenti idonei ad aggravare le conseguenze dannose di un atto illecito;
g) aver compiuto l’atto illecito per motivi fortemente in contrasto alla Carta dei Princìpi, quali, per esempio, motivi razzistici, discriminatori, contrari ai princìpi di solidarietà, antisportivi eccetera.
27. Aggravante speciale
Costituisce aggravante speciale aver commesso l’atto illecito ai danni di Ufficiali di gara o di Procuratore arbitrale o di un Dirigente UISP o di un Giudice. Tale aggravante non si applica nel caso previsto dagli articoli 123 e 129 RD.
28. Criteri di applicazione della sanzione
La sanzione deve essere graduata, tra il minimo e il massimo previsto per la sanzione applicabile al caso concreto, tenendo presente la gravità del fatto.
La gravità del fatto deve valutarsi in relazione al comportamento del responsabile sia al momento del compimento del fatto stesso, sia ai momenti immediatamente antecedenti o susseguenti allo stesso. Deve altresì tenersi conto degli effetti dannosi dell’atto illecito e in genere della offensività del comportamento rispetto alla Carta dei Princìpi.
Quantificata così la sanzione base, devono operarsi una diminuzione o un aumento della stessa tenendo in considerazione l’eventuale ricorrere di circostanze attenuanti (art. 23 RD) o rispettivamente di aggravanti (artt. 26 e 27 RD).
29. Riduzione e aumento di pena base per l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti
a) L’applicazione di una attenuante comporta la diminuzione fino a un terzo della pena base, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 giornata di squalifica o € 10,00 di sanzione pecuniaria.
b) Il ricorrere di una aggravante semplice comporta l’aumento sino al doppio della pena base, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o € 250,00 di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illeciti commessi con recidiva per i quali sia espressamente previsto un aumento superiore al doppio del massimo edittale o l’applicazione di sanzioni di specie diversa.
c) Nel caso ricorrano più circostanze attenuanti, la pena base può essere ridotta più volte, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 giornata di squalifica o € 10,00 di sanzione pecuniaria.
d) Nel caso ricorrano più circostanze aggravanti semplici, la pena base può essere aumentata più volte, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o € 250,00 di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illeciti commessi con recidiva per i quali sia espressamente previsto un aumento superiore al doppio del massimo edittale o l’applicazione di sanzioni di specie diversa.
e) Nel caso in cui ricorrano sia circostanze attenuanti sia aggravanti semplici, l’Organo giudicante deve procedere a una valutazione di equivalenza o di prevalenza delle une sulle altre.
f) In caso di equivalenza, deve essere applicata la sanzione base individuata ai sensi dell’articolo 28 - commi I e II - RD.
g) In caso di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti semplici, la pena base va ridotta secondo i criteri di cui alla lettera a).
h) In caso di prevalenza delle circostanze aggravanti semplici sulle attenuati, la pena base va aumentata secondo i criteri di cui alla lettera b).
30. Aumento di pena base per l’applicazione della circostanza aggravante speciale (art. 27 RD)
a) Nel caso ricorra l’aggravante speciale prevista dall’articolo 27 RD la pena base deve essere obbligatoriamente aumentata in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo, ma non oltre 5 anni di squalifica o € 250,00 di sanzione pecuniaria.
b) Tale circostanza aggravante speciale deve essere sempre considerata prevalente, salvo l’ipotesi di concorso con l’attenuante di cui all’art. 24/b RD, quando la provocazione sia stata posta in essere dall’Arbitro (art. 24, ultimo comma, RD).
31. Criteri di applicazione delle sanzioni a fatti illeciti atipici
Per fatto illecito atipico si intende quello disciplinato dagli articoli 9, 10 e 11 RD.
Le sanzioni da applicarsi sia a carico dei Tesserati sia delle Associazioni devono essere individuate in stretta analogia, per caratteristica e indole, a quelle previste per fatti illeciti tipici.
Sezione II
DEFINIZIONI DELLE SANZIONI
32. Ammonizione
Costituisce ammonizione il provvedimento, avente natura di richiamo, notificato dall’Arbitro al Socio e adottato nei confronti di quest’ultimo dall’Organo disciplinare.
33. Censura
Costituisce censura il provvedimento adottato dall’Organo disciplinare nei confronti dell’Ufficiale di gara e avente natura di richiamo e/o diffida.
34. Sanzione pecuniaria
Costituisce sanzione pecuniaria il provvedimento, di contenuto patrimoniale, adottato dall’Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni o dell’Ufficiale di gara.
L’ammontare della sanzione pecuniaria va da un minimo di € 10,00 a un massimo di € 250,00. L’importo della sanzione deve essere incamerato dalla Struttura di Attività calcio UISP organizzatrice della manifestazione in cui è stato commesso l’illecito.
Le Strutture di Attività calcio UISP hanno facoltà di deroga nei limiti previsti dall’articolo 98 RD.
35. Confisca della cauzione
La confisca della cauzione è disposta dall’Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni nei soli casi previsti dal Regolamento di disciplina. Consiste nell’incameramento coattivo della cauzione.
36. Sospensione cautelare
La sospensione cautelare è il provvedimento adottato dall’Organo disciplinare competente nei confronti di un Socio al quale sia contestato un atto di particolare gravità e nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare.
Tale provvedimento deve essere adottato quando ritenuto assolutamente necessario e comporta la sospensione da ogni attività sino a revoca della sospensione stessa, che deve considerarsi tacitamente revocata trascorso il termine di giorni 30 da quello della pubblicazione della sanzione.
La sospensione deve essere sempre motivata e non è impugnabile.
Detto provvedimento può essere disposto anche nei confronti del Capitano qualora non collabori nell’individuare i Tesserati della propria squadra responsabili di atti illeciti, dei quali l’Arbitro non abbia potuto accertare l’identità.
37. Squalifica
La squalifica è il provvedimento adottato dall’Organo disciplinare nei confronti di un Atleta o di un Dirigente. La squalifica comporta la sospensione dall’attività e può essere indicata in giornate di gara o a tempo determinato. Il periodo di squalifica nel primo caso va da un minimo di 1 giornata a un massimo di 4, nel secondo caso va da un minimo di 1 mese a un massimo di 5 anni.
38. Interdizione dall’attività
L’interdizione dall’attività è il provvedimento adottato dall’Organo disciplinare nei confronti degli Ufficiali di gara, su segnalazione del Procuratore arbitrale. Tale sanzione è indicata a tempo determinato e non può essere mai superiore a 5 anni. Durante il periodo della interdizione il Socio è tenuto a non svolgere alcuna attività fino a quando non abbia scontato la sanzione, eccetto la partecipazione alle riunioni assembleari.
39. Esclusione dalla direzione di Finali organizzate dalla Struttura di Attività calcio UISP
L’esclusione dalla direzione di Finali di manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio UISP è il provvedimento adottato dall’Organo disciplinare, su segnalazione del Procuratore arbitrale, per atti illeciti particolarmente gravi compiuti dagli Ufficiali di gara. Tale sanzione non può avere durata superiore a 2 anni.
40. Ripetizione della gara
Gli Organi disciplinari della Struttura di Attività calcio UISP possono disporre la ripetizione della gara qualora accertino che si siano verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai Tesserati e/o ai sostenitori delle Associazioni coinvolte o direttamente a queste ultime.
Tra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell’incontro rientra il cosiddetto errore tecnico, che consiste nell’erronea applicazione, da parte dell’Arbitro, di norme o regole di gioco, al di fuori della sua discrezionale valutazione. L’errore tecnico deve risultare dal referto, dai suoi allegati, da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall’articolo 91 RD.
41. Perdita della gara
a) Gli Organi disciplinari della Struttura di Attività calcio UISP possono disporre la perdita della partita con il risultato di:
• calcio a 11: 0 – 3
• calcio a 7/8: 0 – 4
• calcio a 5: 0 – 5
con il miglior risultato conseguito al termine della gara, ovvero al momento dell’eventuale interruzione, qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o della manifestazione o alterato il loro regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze sia imputabile, anche oggettivamente, ai Tesserati delle Associazioni responsabili.
b) La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alle Associazioni che fanno partecipare alla stessa calciatori squalificati, irregolarmente tesserati, non in regola con le norme di partecipazione, o che, comunque, non abbiano titolo per prendere legittimamente parte alla gara, nonché utilizzano quali Assistenti di parte soggetti squalificati o non legittimati a ricoprire tale funzione.
c) Nel caso previsto al precedente punto b), viene inflitta la perdita della partita per tutte quelle gare cui hanno partecipato nel corso della manifestazione in posizione di illegittimità. Nel caso di manifestazioni con diverse fasi di svolgimento, il provvedimento della perdita della gara non può essere applicato retroattivamente nelle gare della fase ormai definita ed omologata, ma verrà adottato per le gare della fase in corso di svolgimento.
d) La violazione delle disposizioni che stabiliscono l’obbligo per le squadre di presentasi in campo nei termini previsti, in conformità a quanto previsto dall’art. 60 del Regolamento dell’Attività, comporta la perdita della partita e la penalizzazione di un punto in classifica.
e) La perdita della gara può essere inflitta alle due Associazioni interessate, quando la responsabilità dei fatti illeciti risulta accertata per entrambe o per i loro Tesserati.
f) Il risultato della perdita della partita è da considerarsi utile a tutti gli effetti, compreso il computo delle reti, per la formazione della classifica.
42. Penalizzazione di uno o più punti in classifica
La penalizzazione di uno o più punti in classifica è inflitta dall’Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni (e/o i propri tesserati) i cui Tesserati e/o loro stesse siano responsabili di fatti previsti dal precedente articolo se particolarmente gravi o commessi con recidiva (art. 46/h RD). Nei casi in cui è disposta la perdita della gara e la penalizzazione di uno o più punti in classifica, questa seconda sanzione può non essere applicata quando sia stato accertato che l’Associazione e/o i Tesserati responsabili abbiano fatto il possibile per evitare l’evento.
43. Esclusione dalla manifestazione
L’esclusione dalla manifestazione è disposta dall’Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni i cui Tesserati e/o loro stesse siano responsabili di gravi violazioni dei precetti contenuti nella Carta dei Princìpi o di inadempimenti pecuniari o degli altri casi espressamente previsti dalle fattispecie di cui al Titolo V del presente Regolamento.
44. Sospensione dall’attività
La sospensione dall’attività è il provvedimento adottato dall’Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni. Tale sanzione è indicata a tempo determinato e non può essere mai superiore a 5 anni.
Sezione III
EFFICACIA DELLE SANZIONI
45. Ambito di efficacia delle sanzioni
Le sanzioni disciplinari sono efficaci e devono essere scontate su tutto il territorio nazionale.
46. Esecuzione delle sanzioni
a) Tutte le decisioni disciplinari devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale, pena la loro nullità. Tutti i provvedimenti disciplinari si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione sul Comunicato ufficiale, se non resi noti precedentemente per iscritto dall’Organo disciplinare competente. Le sanzioni che comportino squalifiche dei Tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal punto c) del presente articolo. È facoltà delle Strutture di Attività calcio UISP di prevedere che le squalifiche siano efficaci dal giorno stesso di pubblicazione del Comunicato, purché di ciò sia data notizia sulle Norme di partecipazione (art. 46/b e 47 RA). Le comunicazioni scritte (fax o e-mail) della Struttura di Attività calcio UISP hanno efficacia immediata.
b) Nel corso di una medesima manifestazione, la terza ammonizione, subita da un Socio in successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara che è esecutiva solo dal giorno seguente a quello della sua pubblicazione sul Comunicato ufficiale. È facoltà delle Strutture di Attività calcio UISP prevedere un diverso limite di ammonizioni, solo in misura inferiore (es. tornei e manifestazioni di breve durata), purché di tale disposizione sia data notizia sulle Norme di partecipazione.
c) Il Socio espulso nel corso di una gara è squalificato ai sensi delle sanzioni previste dal Titolo II, Capo II, Sezione II, RD: il provvedimento disciplinare deve essere pubblicato sul Comunicato ufficiale. Qualora la sanzione non fosse pubblicata sul primo Comunicato ufficiale successivo alla gara in cui il Socio è stato espulso, quest’ultimo deve considerarsi squalificato di diritto e provvisoriamente - in attesa del provvedimento definitivo - per una giornata.
I provvedimenti disciplinari disposti dal direttore di gara nel corso di gare successivamente sospese, o terminate e successivamente non omologate, sono da ritenersi validi ed efficaci e quindi sottoposte al giudizio del relativo Organo giudicante.
d) I Tesserati partecipanti contemporaneamente a diverse manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio UISP, anche con diverse Associazioni, colpiti da provvedimenti di squalifica a tempo, non possono svolgere attività con alcuna squadra fino a quando la sanzione non è stata interamente scontata.
La squalifica a giornate deve essere scontata solo nella manifestazione in cui è stata disposta.
e) Per giornata da scontare va intesa la normale giornata di programmazione delle gare. Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di Tesserati si considerano scontate sono quelle da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione.
f) La squalifica per una o più giornate di gara (fatto salvo la squalifica per una giornata di gara ai sensi dell’art. 127 RD), che non possa essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui sia stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il Socio colpito da sanzione abbia cambiato Associazione, e ciò indipendentemente dalla pubblicazione facoltativa di cui al punto successivo.
g) La Struttura di Attività calcio UISP ha facoltà, all’inizio della stagione successiva, di pubblicare sul primo Comunicato ufficiale le sanzioni di squalifica ancora da scontare.
h) La sanzione di penalizzazione di punti in classifica deve essere interamente applicata nella manifestazione in corso, al momento della commissione del fatto illecito. Qualora al momento della pubblicazione della sanzione la manifestazione o la fase della stessa sia terminata, la penalizzazione deve essere applicata nella fase o nella manifestazione successiva.
i) La presentazione del reclamo o del ricorso non sospende l’esecutività della sanzione disciplinare.
j) È facoltà degli Organi disciplinari convertire le sanzioni a giornate in quelle a tempo.
47. Sospensione della decorrenza delle sanzioni
Le Strutture di Attività calcio UISP competenti possono stabilire che nei periodi d’inattività sia sospesa l’esecuzione delle squalifiche a tempo, di entità inferiore a 1 anno, e che queste ricomincino a decorrere con la ripresa dell’attività stessa. Tale disposizione deve indicare il giorno d’inizio della sospensione e quello di ripresa dell’efficacia e deve essere pubblicata sulle Norme di partecipazione (artt. 46/b e 47 RA).
L’entità della sospensione della sanzione non può essere superiore a due mesi.
48. Estinzione delle sanzioni
a) La sanzione dell’ammonizione perde efficacia al termine della manifestazione nella quale è stata inflitta.
b) La sanzione della squalifica a giornate di gara inflitte a Tesserati perde efficacia al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata inflitta la sanzione stessa.
Titolo III
ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA
CAPO I - AMBITI D’OPERATIVITÀ
49. Giurisdizione degli Organi disciplinari
Gli Organi disciplinari della Struttura di Attività calcio UISP hanno giurisdizione esclusiva su fatti rilevanti disciplinarmente, che si siano verificati in occasione di una partita o a essa rapportati o riferibili in qualsiasi modo all’attività sportiva.
Dispongono in via esclusiva, nei confronti dei Soci collettivi o individuali, le sanzioni previste nel Titolo II, Capo II, Sezione II, RD. Accertano il regolare andamento della gara e dispongono in merito alla sua omologazione.
Le decisioni degli Organi disciplinari devono essere adottate in assoluta indipendenza e autonomia di giudizio, rispetto agli altri Organi statutari della Struttura di Attività calcio UISP.
50. Organi disciplinari
L’esercizio della giurisdizione si svolge in tre gradi di giudizio. Gli Organi a ciò preposti sono:
• il Giudice disciplinare di primo grado;
• il Giudice d’appello di secondo grado – istituito esclusivamente a livello regionale -;
• la Corte nazionale di giustizia.
Gli organismi giudicanti delle prime due istanze di giudizio possono essere a composizione monocratica o collegiale, la Corte nazionale di giustizia è unica e collegiale.
51. Competenza funzionale degli Organi disciplinari
Il Giudice disciplinare di primo grado ha competenza su:
• illeciti disciplinari e applicazione delle relative sanzioni;
• omologazione delle gare;
• accertamento della posizione dei giocatori che hanno preso parte alle gare;
• accertamento della regolarità del tesseramento;
• reclami presentati da Associazioni o Tesserati;
• istanza di rettifica per errore materiale (art. 83 RD).
Il Giudice d’appello è competente a decidere su:
• impugnazioni delle decisioni adottate in prima istanza;
• istanza di rettifica per errore materiale (art. 83 RD);
• casi oggetto di avocazione (art. 85 RD);
• istanza di ricusazione (art. 84 RD).
La Corte nazionale di giustizia è competente a decidere su:
• impugnazioni delle decisioni adottate in seconda istanza;
• istanza di rettifica per errore materiale (art. 83 RD);
• casi di avocazione (art. 85 RD);
• istanza di ricusazione (art. 84 RD);
• ricorsi per revisione (art. 88 RD);
• conflitti di potere tra i vari Organi della Struttura di Attività calcio UISP (art. 86 RD);
• questioni di legittimità dei Regolamenti, delle Norme di partecipazione e degli atti emessi dai diversi Organi della Struttura di Attività calcio UISP a ciò preposti (art. 87 RD).
La Corte nazionale di giustizia opera in unica istanza nel corso delle Finali nazionali e in particolari manifestazioni su apposita delibera della Struttura di Attività calcio UISP (art. 58 comma III RD). In tal caso ha le medesime competenze del Giudice disciplinare, oltre alla facoltà di riformare le proprie decisioni solo d’ufficio. Eventuali segnalazioni di parte hanno l’unica finalità di dare impulso al procedimento. La decisione di riforma non ha l’obbligo di motivazione e deve essere emanata comunque non oltre tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento riformato sul Comunicato ufficiale della Struttura di Attività calcio UISP.
52. Competenza territoriale degli Organi disciplinari
Il Giudice disciplinare di primo grado è competente per i fatti commessi nel territorio coincidente con l’ambito di competenza della Struttura di Attività calcio UISP che lo ha nominato (art. 54 RD).
Il Giudice d’appello di secondo grado è ugualmente competente, in sede d’impugnazione, per i fatti commessi nel territorio coincidente con l’ambito di competenza della Struttura di Attività calcio UISP che lo ha nominato. La Corte nazionale di giustizia è competente su tutto il territorio nazionale.
CAPO II
FORMAZIONE E CESSAZIONE DEGLI
ORGANI DISCIPLINARI
53. Incompatibilità
Nessun Giudice può appartenere contemporaneamente a gradi diversi e non può mai giudicare lo stesso fatto in gradi diversi, né un fatto sul quale abbia avuto già modo di esprimere un proprio giudizio, anche in via incidentale.
È incompatibile la partecipazione all’Organo disciplinare del Responsabile della Struttura di Attività calcio UISP o del Coordinatore di Settore e del Procuratore arbitrale (art. 4 RO).
54. Nomina e composizione degli Organi disciplinari di primo e secondo grado
La Struttura di Attività calcio UISP competente - entro 20 giorni dalla sua elezione - sceglie tra la composizione monocratica o collegiale dell’Organo disciplinare e nomina, a maggioranza relativa:
• il Coordinatore del Settore disciplinare;
• i Giudici disciplinari di primo grado nel numero ritenuto necessario, su segnalazione del Coordinatore di Settore;
• il/i Giudice/i d’appello abilitato/i, su segnalazione del Coordinatore di Settore;
• il/i Procuratore/i arbitrale/i (art. 66 RD), su segnalazione del Coordinatore di Settore.
Nel caso di composizione monocratica dell’Organismo disciplinare, la Struttura di Attività calcio UISP deve anche nominare, nelle stesse forme di cui sopra, almeno un supplente.
I nominativi dei giudici devono risultare da atti ufficiali delle Strutture di Attività.
Il Coordinatore di Settore forma, se previsti, i Collegi giudicanti.
55. Organizzazione interna del Settore disciplinare
Il Coordinatore può organizzare il Settore disciplinare attraverso la formazione di Sezioni giudicanti per ambiti, categorie e/o disciplina. In tal caso deve assegnare a ciascun Giudice o Collegio la Sezione di competenza esclusiva.
56. Funzionamento dei Collegi disciplinari di primo e secondo grado
In caso di composizione collegiale, ciascun Collegio deve essere costituito da non meno di 3 e non più di 5 membri.
Alla prima riunione i componenti del Collegio eleggono a maggioranza assoluta il Responsabile.
Le decisioni devono essere adottate a maggioranza relativa. Le votazioni devono essere effettuate in modo palese. L’Organo collegiale può deliberare con la presenza di almeno 2 membri. In caso di parità di voti, quello del Responsabile - o in sua assenza del membro più anziano - è decisivo.
57. Nomina e composizione della Corte nazionale di giustizia
La Corte nazionale di giustizia è formata da non meno di 3 e non più di 5 membri, che sono nominati, a maggioranza relativa, dalla Struttura di Attività calcio UISP nazionale. I nominativi dei giudici devono risultare da atti ufficiali delle Strutture di Attività. La Struttura di Attività calcio UISP nazionale deve altresì indicare il Responsabile tra i componenti della Corte nazionale di giustizia.
58. Funzionamento della Corte nazionale di giustizia
Le votazioni devono essere assunte a maggioranza e devono essere effettuate in modo palese. In caso di parità di voti, quello del Responsabile - o in sua assenza del membro più anziano - è decisivo.
Sulle questioni relative ai conflitti di potere (art. 86 RD) tra i vari Organi della Struttura di Attività calcio UISP, alla legittimità dei Regolamenti, delle Norme di partecipazione e degli atti emessi dai diversi Organi della Struttura di Attività calcio UISP a ciò preposta (art. 87 RD) e ai casi di revisione (art. 88 RD) i membri devono essere in numero non inferiore a 3.
Sulle decisioni assunte in unica istanza nel corso delle Finali nazionali o di particolari manifestazioni (art. 51 - ultimo comma - RD), è sufficiente la presenza di un solo componente. In tali casi può altresì delegare la decisione a un Giudice d’appello secondo la procedura di cui all’articolo successivo.
Su tutte le altre questioni di sua competenza la Corte nazionale di giustizia può deliberare anche con la presenza di soli 2 membri, nel caso in cui sia formata da 3 o 4 membri, mentre deve deliberare con la partecipazione di almeno 3 membri, nel caso in cui sia formata da 5 membri.
59. Facoltà di delega della Corte nazionale di giustizia
Nei casi previsti dal secondo comma del precedente articolo - eccetto quelli di ricusazione e rettifica - la Corte nazionale di giustizia può delegare le sue funzioni attribuendole a un Organo giudicante di secondo grado di comprovata competenza, secondo le seguenti modalità.
Per i casi di avocazione o di impugnazione di decisioni adottate in seconda istanza, la Corte nazionale di giustizia, assieme alla delega, trasmette al Giudice prescelto anche il fascicolo del procedimento. La decisione del delegato deve essere trasmessa alla Corte nazionale di giustizia che provvede alla pubblicazione della stessa.
Sulle decisioni assunte in unica istanza nel corso delle Finali nazionali o di particolari manifestazioni previste dalla Struttura di Attività calcio UISP, la Corte nazionale di giustizia nomina i propri delegati indicandone le competenze. La delega in tal caso deve essere pubblicata sul Comunicato ufficiale della Struttura di Attività calcio UISP nazionale.
60. Cessazione dall’incarico degli Organi disciplinari
Gli Organi disciplinari durano in carica fino al termine di mandato della Struttura di Attività calcio che li ha nominati.
In caso di dimissioni del Giudice unico o della maggioranza del Collegio giudicante, la Struttura di Attività calcio UISP competente deve immediatamente nominare un nuovo Giudice o rispettivamente un nuovo Collegio. Qualora si dimetta un solo componente o la minoranza del Collegio, la Struttura di Attività calcio UISP nomina il/i suo/i sostituto/i.
Relativamente alla sola Corte Nazionale di Giustizia, in caso di dimissioni della maggioranza del Collegio giudicante e nell’impossibilità che la Struttura di Attività calcio UISP nazionale possa procedere agli adempimenti di cui al comma precedente, al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dall’art. 97 RD, la Struttura di Attività calcio UISP nazionale procede immediatamente alla nomina di un Collegio giudicante temporaneo, in attesa che la Struttura di Attività calcio UISP nazionale, nella sua prima seduta utile, proceda all’elezione del nuovo Collegio.
La Struttura di Attività calcio UISP competente deve rimuovere l’Organo giudicante qualora accerti incontrovertibilmente gravi irregolarità o impossibilità di funzionamento. La stessa Struttura di Attività calcio UISP può sostituire il/i componente/i dell’Organo giudicante in caso di assenza ingiustificata per almeno tre riunioni consecutive o in caso di accertato comportamento scorretto. I provvedimenti di rimozione o sostituzione devono essere adottati a maggioranza assoluta dalla Struttura di Attività calcio UISP competente e devono altresì essere adeguatamente motivati, pena la loro nullità.
61. Procedura di sostituzione o rimozione del Giudice o dell’Organo giudicante
Nei casi previsti nell’ultimo comma del precedente articolo, la Struttura di Attività calcio UISP competente deve adottare la decisione di rimozione o sostituzione a maggioranza assoluta. La delibera deve essere comunicata all’interessato in forma ricettizia, a pena di nullità del provvedimento. Avverso tale provvedimento non è ammesso ricorso in alcuna sede.
Titolo IV
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
CAPO I
INSTAURAZIONE DEI PROCEDIMENTI DAVANTI
AGLI ORGANI DISCIPLINARI
62. Procedimenti davanti all’Organo di prima istanza
I procedimenti sono instaurati, presso il Giudice disciplinare:
a) d’ufficio sulla base dei documenti ufficiali delle Strutture di Attività calcio UISP e di gara o di filmati;
b) su impulso del Giudice dell’impugnazione ai sensi dell’articolo 93 RD;
c) su reclamo della parte interessata;
d) su istanza di rettifica (art. 83 RD);
e) su comunicazione del Procuratore arbitrale (art. 66 RD).
63. Procedimenti davanti all’Organo di seconda istanza
I procedimenti sono instaurati, presso il Giudice d’appello:
a) d’ufficio nei casi di avocazione;
b) su ricorso delle parti legittimate avverso la decisione di primo grado, solo qualora abbiano presentato ricorso-esposto o lo stesso non sia stato accolto;
c) su istanza di rettifica (art. 83 RD);
d) su istanza di ricusazione (art. 84 RD);
e) d’ufficio o su istanza di parte nei casi di avocazione (art. 85 RD).
64. Procedimenti davanti all’Organo di terza istanza
I procedimenti sono instaurati, presso la Corte nazionale di giustizia:
a) d’ufficio sulla base dei documenti ufficiali delle Strutture di Attività calcio UISP e di gara, quando opera in unica istanza nel corso delle Finali nazionali e in particolari manifestazioni su apposita delibera della Struttura di Attività calcio UISP;
b) su ricorso delle parti legittimate avverso la decisione di secondo grado;
c) su ricorso dei vari Organi della Struttura di Attività calcio UISP in caso di conflitti tra loro (art. 86 RD);
d) su ricorso delle parti interessate alle questioni di legittimità dei Regolamenti, delle Norme di partecipazione e degli atti emessi dai diversi Organi della Struttura di Attività calcio UISP a ciò preposti (art. 87 RD);
e) su istanza di rettifica (art. 83 RD);
f) su ricorso per revisione (art. 88 RD);
g) su istanza di ricusazione (art. 84 RD);
h) d’ufficio o su istanza di parte nei casi di avocazione (art. 85 RD);
i) d’ufficio in caso di riforma (art. 51 - ultimo comma – RD).
CAPO II
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI
DEGLI UFFICIALI DI GARA
65. Instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti degli Ufficiali di gara
Qualsiasi Socio sia a conoscenza di violazioni dello Statuto o del Regolamento Nazionale UISP, della Carta dei princìpi, della Normativa generale della Struttura di Attività calcio UISP o delle disposizioni delle Strutture di Attività calcio UISP competenti da parte di Ufficiali di gara deve comunicarlo sollecitamente e in forma non anonima al Procuratore arbitrale.
Le denunce anonime non sono procedibili.
Il Giudice disciplinare può procedere anche d’ufficio nei confronti del Socio appartenente al Settore arbitrale sulla base di illeciti risultanti da documenti ufficiali delle Strutture di Attività calcio UISP.
66. Procuratore arbitrale
Il Procuratore arbitrale ha competenza a svolgere le indagini sugli illeciti di cui viene a conoscenza e deve raccogliere sia le prove a carico sia quelle a favore dell’Arbitro, dell’Assistente ufficiale. Entro 48 ore dal ricevimento della denuncia, il Procuratore deve comunicare - in forma ricettizia - all’incolpato l’inizio del procedimento a suo carico.
Il Procuratore deve concludere l’istruttoria il più rapidamente possibile e, al temine della stessa, deve presentare all’Organo giudicante di primo grado una relazione completa sulle indagini svolte e formulare le proprie conclusioni.
Le conclusioni devono consistere nella richiesta motivata di archiviazione del procedimento o di condanna dell’incolpato.
La carica di Coordinatore del Settore arbitrale è incompatibile con quella di Procuratore arbitrale salvo quest’ultimo sia interdetto dall’attività o indagato: in tal caso il Coordinatore del Settore arbitrale svolgerà ad interim le funzioni dello stesso Procuratore arbitrale. 83
CAPO III
RECLAMO, RICORSO E ISTANZA
67. Soggetti legittimati a proporre reclamo o ricorso
Sono legittimati a proporre reclamo o ricorso le Associazioni e i Soci aventi interesse, il Responsabile della Struttura di Attività calcio UISP competente e il Coordinatore del Settore arbitrale competente; non ammissibili deleghe a terzi estranei.
Non sono ammessi reclami o ricorsi avverso la regolarità di svolgimento delle gare per fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi del Regolamento del gioco del calcio UISP.
68. Interesse a proporre reclamo o ricorso
Chi propone reclamo o ricorso deve avere interesse diretto. Ha sempre interesse il Responsabile della Struttura di Attività calcio UISP competente, mentre il Coordinatore del Settore Arbitrale ha interesse solo nel caso in cui la decisione sia adottata nei confronti di un Arbitro, Assistente ufficiale e/o Osservatore.
Sono competenti:
a) a livello territoriale i Responsabili della Struttura di Attività calcio UISP territoriale, regionale e nazionale;
b) a livello regionale i Responsabili della Struttura di Attività calcio UISP regionale e nazionale;
c) a livello nazionale il Responsabile della Struttura di Attività calcio UISP nazionale.
In ordine all’omologazione delle gare hanno interesse alla presentazione del reclamo o del ricorso solo le Associazioni partecipanti tramite il proprio Presidente o Legale Rappresentante.
In merito alle squalifiche hanno interesse a proporre ricorso i Soci o le Associazioni i cui Soci le hanno subite; per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie, hanno interesse le Associazioni che le hanno subite. Nei casi di illecito sportivo, irregolare partecipazione alla gara e/o di irregolare tesseramento, è legittimato a presentare reclamo o ricorso chiunque abbia interesse al risultato della gara (art. 73 RD).
69. Estratto del referto arbitrale
Chiunque abbia interesse a proporre reclamo o ricorso ha diritto di richiedere l’estratto del referto arbitrale facendone richiesta scritta alla Segreteria della Struttura di Attività calcio UISP competente. L’estratto del referto deve essere depositato presso la Segreteria entro il secondo giorno dopo la presentazione della richiesta.
È onere della parte interessata ritirarlo.
70. Oggetto del ricorso
Sono impugnabili tutte le decisioni degli Organi di disciplina, con le seguenti eccezioni:
a) le ammonizioni e le censure, salvo per errore di persona;
b) squalifiche fino a due giornate di gara, salvo per errore di persona;
c) sanzioni pecuniarie disposte nei confronti di Associazioni fino a € 15,00;
d) sanzioni pecuniarie disposte nei confronti di Soci del Settore arbitrale fino a € 10,00, salvo per errore di persona;
e) i risultati di manifestazioni o fasi delle stesse già concluse.
71. Forma del reclamo o del ricorso
Il reclamo o il ricorso devono avere, a pena di inammissibilità, la forma scritta e devono contenere:
a) il nominativo del Socio o dell’Associazione ricorrente (corredato da relativo numero di Tessera UISP o di Affiliazione);
b) l’indicazione dell’Organo disciplinare adito;
c) gli estremi del provvedimento disciplinare impugnato (solo nel caso di ricorso);
d) la data della partita durante la quale è stato compiuto il comportamento illecito;
e) l’esposizione, sommaria, dei motivi di contestazione;
f) l’indicazione delle prove allegate e i nominativi dei testimoni;
g) la formulazione delle conclusioni;
h) la data del reclamo o del ricorso;
i) la sottoscrizione del ricorrente. Qualora si tratti di Associazione, la sottoscrizione deve avvenire da parte del Presidente della stessa. In caso di ricorso da parte di una Associazione il cui Presidente sia temporaneamente squalificato o impedito, la sottoscrizione dovrà avvenire per mano di un altro Socio con delega di firma depositata presso la Struttura di Attività calcio UISP;
j) l’eventuale copia della ricevuta di invio alla parte interessata alla decisione nel termine perentorio previsto dall’art. 76 RD;
k) l’importo cauzionale (art. 78 RD).
La mancanza dei predetti requisiti, eccetto quello previsto dalla lettera b) è condizione d’inammissibilità del reclamo o del ricorso. La mancata presentazione della ricevuta di invio di cui alla lettera j) non costituisce vizio di forma se della ricevuta stessa viene prodotta copia prima dell’emissione della decisione.
72. Preavviso di presentazione del reclamo
a) Il reclamo deve essere preannunciato al Giudice disciplinare con fax o e-mail da inviare alla Struttura di Attività calcio competente (art. 77 RD) entro le ore 24.00 del primo giorno feriale successivo alla gara cui si riferisce e deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi della partita alla quale si riferisce.
b) Per irregolarità attinenti il terreno di gioco, il tutto dovrà essere tassativamente preceduto da riserva scritta presentata all’arbitro prima della gara – qualora si tratti di irregolarità preesistenti – ovvero riserva verbale all’Arbitro, da parte del Capitano, alla presenza del Capitano della squadra avversaria – qualora si tratti di irregolarità sopravvenute nel corso della gara.
c) È facoltà delle Struttura di Attività calcio UISP escludere l’obbligo di preannunciare il reclamo, fermo restando l’obbligatorietà della riserva di cui al comma precedente.
Il preavviso del reclamo comporta, in ogni caso, la sospensione dell’omologazione della gara.
73. Termini di presentazione del reclamo o del ricorso
Il reclamo o il ricorso deve essere proposto all’Organo disciplinare sotto indicato nei termini a margine riportati:
Organo giudicante termine decorrenza del termine
Giudice di I grado 5 giorni dalla gara o dal fatto
Giudice di II grado 5 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata
Corte nazionale di giustizia 7 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata
Se sia prevista una diversa forma di comunicazione della decisione, rispetto a quella di pubblicazione, il termine decorre dalla data di conoscenza del provvedimento impugnato (art. 96/b RD).
Qualora i fatti oggetto del reclamo o del ricorso siano avvenuti durante una fase a eliminazione diretta, il reclamo o il ricorso deve pervenire alla Segreteria della Struttura di Attività calcio UISP competente nel termine perentorio di un giorno da quello di decorrenza previsto dalla tabella sopra riportata. In tal caso la Segreteria deve dare immediata comunicazione al Presidente o a un Dirigente dell’Associazione controinteressata dell’avvenuto deposito del reclamo o del ricorso. La Segreteria deve inoltre attestare per iscritto l’avvenuta comunicazione e il nominativo del destinatario della stessa. Tale attestazione deve essere allegata al fascicolo previsto dall’articolo 80 RD. Il mancato rispetto di tali termini comporta la sanzione d’inammissibilità del reclamo o del ricorso. Il reclamo o il ricorso sull’illecito sportivo, l’irregolare partecipazione alla gara e/o sull’irregolare tesseramento è ammissibile anche dopo i predetti termini, ma non oltre un mese dal fatto e comunque non oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato.
Nei casi di cui al comma precedente il Responsabile della Struttura di Attività calcio competente può presentare reclamo anche oltre un mese dal fatto ma non oltre un anno dallo stesso per ottenere sanzioni pecuniarie e/o penalizzazioni (artt. 42 e 46/h RD) nei confronti delle Associazioni responsabili e le squalifiche dei Tesserati colpevoli.
Qualora il reclamo o il ricorso sia presentato oltre un mese dal fatto e comunque oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato, non potranno essere disposte la perdita della partita o la penalizzazione di punti in classifica nella manifestazione in cui il fatto è accaduto, salvo si tratti di gara di finale o di spareggio per l’assegnazione di titolo sportivo.
74. Computo dei termini e accertamento del rispetto degli stessi
Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di cui al precedente articolo si deve fare riferimento al timbro della data più anteriore apposto sulla busta in caso di invio del reclamo o del ricorso per posta o al timbro apposto dalla Segreteria della Struttura di Attività calcio competente in caso di deposito del reclamo o del ricorso.
75. Remissione in termine
Qualora il mancato rispetto dei termini sia imputabile esclusivamente a cause di forza maggiore, il Giudice può, su istanza di parte, disporre la remissione in termini della stessa, purché essa provi un tanto in modo incontrovertibile.
76. Modalità di presentazione del reclamo o del ricorso o del controricorso
I reclami o i ricorsi devono essere inviati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pec o depositati presso la Segreteria della Struttura di Attività calcio UISP competente all’indirizzo indicato nelle Norme di partecipazione (art. 46/c/4 RA), a pena di irricevibilità del reclamo o del ricorso stessi.
In ogni caso un incaricato della Segreteria deve apporre sul reclamo o sul ricorso il timbro della data di arrivo dell’atto. In caso di deposito l’incaricato deve altresì rilasciare al ricorrente o al suo delegato una ricevuta riportante la data del deposito.
L’interessato deve allegare al reclamo o al ricorso l’importo cauzionale previsto dall’articolo 78 RD.
Copia del reclamo o del ricorso deve essere inviata, nello stesso termine perentorio previsto per la presentazione degli stessi, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Socio o all’Associazione a cui l’atto illecito sia addebitato per fatto proprio o di un suo Socio, affinché quest’ultima possa svolgere le sue deduzioni nell’eventuale controricorso (art. 79 RD).
77. Struttura di Attività calcio competente alla ricezione del reclamo o del ricorso
La Struttura di Attività calcio UISP competente a ricevere il reclamo o il ricorso è quella:
a) che organizza la manifestazione nel corso della quale si sono verificati i fatti oggetto del reclamo o il ricorso;
b) che ha adottato la decisione impugnata o di cui si chiede la revisione (art. 88 RD);
c) cui appartiene il Giudice che ha emanato il provvedimento di cui si richiede la rettifica (art. 83 RD);
d) a cui appartiene il Giudice ricusato (art. 84 RD);
e) a cui appartiene il Giudice competente a decidere sull’avocazione (art. 85 RD);
f) nazionale in caso di ricorso su conflitti di potere (art. 86 RD);
g) nazionale in caso di ricorso su legittimità di norme (art. 87 RD).
I ricorsi da porre all’esame della Corte nazionale di giustizia possono anche essere inviati direttamente alla Struttura di Attività calcio UISP nazionale; in questo caso sarà cura della Segreteria della Struttura di Attività calcio UISP nazionale istituire il relativo fascicolo completandolo con tutti i documenti necessari ai fini dell’esame della Corte nazionale di giustizia.
78. Cauzione
I reclami o i ricorsi agli Organi disciplinari sotto indicati devono essere accompagnati dalle cauzioni i cui importi sono a margine riportati:
Organo giudicante Cauzione
Giudice disciplinare (I grado) € 35,00
Giudice d’appello (II grado) € 75,00
Corte nazionale di giustizia (III grado) € 100,00
In caso di rinuncia al ricorso la cauzione deve essere restituita, purché la rinuncia stessa sia pervenuta nel termine previsto dall’articolo 81 RD. Qualora i reclami o i ricorsi siano respinti, la cauzione è trattenuta; se accolti, anche parzialmente, la cauzione deve essere restituita integralmente. Per i reclami o i ricorsi presentati dal Responsabile della Struttura di Attività calcio UISP o dal Coordinatore del Settore arbitrale competenti non è prevista alcuna cauzione.
Qualora gli Organi giudicanti ritengano il reclamo o il ricorso manifestamente infondato, oltre alla ritenzione della cauzione, possono condannare il ricorrente al pagamento di una somma pari a metà dell’importo della stessa cauzione.
79. Controricorso
Hanno interesse diretto (artt. 67 e 68 RD) a proporre controricorso solo i soggetti destinatari del reclamo o del ricorso ai sensi dell’articolo 76, IV comma, RD.
Il controricorso è sottoposto alle stesse formalità previste per il reclamo o il ricorso. Esso deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pec o depositato presso la Segreteria della Struttura di Attività calcio UISP competente entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento del reclamo o del ricorso, a pena d’inammissibilità. Nel caso disciplinato dall’articolo 73, III comma, RD il controricorso deve pervenire alla Segreteria della Struttura di Attività calcio competente entro un giorno dalla comunicazione dell’avvenuto deposito del reclamo o del ricorso.
Se il controricorso ha solamente contenuto difensivo non deve essere versata la cauzione; se con esso si svolgono domande riconvenzionali (richieste di sanzioni nei confronti della parte ricorrente) deve essere accompagnato dalla cauzione prevista per il grado di giudizio (art. 78 RD).
80. Procedura di ricevimento e di trasmissione del reclamo o del ricorso o del controricorso all’Organo giudicante
La Struttura di Attività calcio UISP competente a ricevere il reclamo o il ricorso (art. 77 RD) provvede a formare il relativo fascicolo allegando a esso tutti i documenti necessari ai fini della decisione e a trasmetterlo al Giudice competente entro il termine di due giorni dalla ricezione.
81. Rinuncia al ricorso avverso la decisione di primo e secondo grado
Le parti hanno facoltà di rinunciare al ricorso da loro presentato, purché ciò avvenga prima dell’adozione della decisione. Non è ammessa la rinuncia al reclamo. La rinuncia non ha effetto nei casi di illecito sportivo o per la posizione irregolare dei giocatori.
82. Istanza
All’istanza si applica la disciplina prevista per il reclamo o il ricorso in quanto compatibile.
CAPO IV
SINGOLE IPOTESI DI RICORSO
83. Istanza di rettifica con procedura d’urgenza
Qualora la decisione contenga un errore materiale o risulti fondata su un errore materiale contenuto nel referto arbitrale, l’interessato ha facoltà di presentare istanza allo stesso Giudice che ha emanato la decisione per ottenere la rettifica dell’errore.
L’istanza deve essere presentata in forma succinta, anche a mezzo telegramma (o fax o e-mail ove previsto nelle Norme di partecipazione), alla Segreteria della Struttura di Attività calcio UISP competente entro il giorno precedente a quello di svolgimento della gara successiva, a pena di inammissibilità.
L’interessato ha facoltà di preannunciare telefonicamente la presentazione dell’istanza alla Struttura di Attività calcio competente, la quale deve darne immediata comunicazione al Giudice competente.
Quest’ultimo, esperiti gli opportuni accertamenti, comunica al ricorrente - tempestivamente e comunque entro 2 giorni dal ricevimento dell’istanza - la propria decisione a mezzo telegramma o con altro mezzo idoneo, riservandosi di pubblicare il provvedimento e la motivazione sul Comunicato ufficiale immediatamente successivo.
La presentazione dell’istanza deve essere accompagnata dal versamento della cauzione prevista dall’articolo 78 RD, per il corrispondente grado di giudizio.
84. Ricusazione e astensione
La parte interessata può presentare istanza di ricusazione nei casi previsti dall’articolo 53 RD e comunque nei confronti del/i Giudice/i che non possa/no essere ritenuto/i imparziale/i. In questo secondo caso l’istanza deve essere fondata su gravi motivi.
L’istanza di ricusazione deve essere presentata al Giudice interessato almeno un giorno prima di quello dell’adozione della decisione. Il predetto Giudice deve immediatamente trasmettere l’istanza e il fascicolo a quello di grado superiore, che deve decidere sulla ricusazione, nel termine di 8 giorni dal ricevimento degli atti.
La decisione e il fascicolo devono quindi essere trasmessi all’Organo competente individuato secondo quanto previsto dai commi successivi. La presentazione dell’istanza di ricusazione sospende il procedimento in corso, sino alla decisione in merito.
Qualora la ricusazione sia accolta, il fatto è deciso dal Sostituto in caso di composizione monocratica dell’Organo giudicante; in caso di composizione collegiale, la decisione deve essere adottata dai rimanenti componenti.
Nel caso in cui, a seguito dell’accoglimento dell’istanza, l’Organo giudicante non sia in grado di funzionare, il Coordinatore del Settore disciplinare incarica del giudizio l’Organo di pari grado della Struttura di Attività calcio contermine. È esclusa la ricusazione dei giudici della Corte nazionale di giustizia o suoi delegati.
Nei casi previsti dall’articolo 53 RD e comunque quando ritenga di non poter decidere con imparzialità, il Giudice deve astenersi dal giudizio affidando la decisione al suo Sostituto in caso di composizione monocratica dell’Organo giudicante; in caso di composizione collegiale, la decisione deve essere adottata dai rimanenti componenti.
Nel caso in cui l’Organo giudicante non sia in grado di funzionare, il Coordinatore del Settore disciplinare si regolerà secondo quanto previsto nel precedente VII comma.
85. Avocazione
Qualora i termini ordinatori previsti dall’articolo 97 RD non siano rispettati, l’Organo giudicante superiore può avocare d’ufficio il procedimento; l’avocazione è obbligatoria se richiesta dalla parte.
Se l’avocazione avviene d’ufficio, l’Organo disciplinare superiore ne dà notizia a quello inferiore che deve trasmettergli il fascicolo entro 2 giorni dalla comunicazione. La mancata trasmissione nei termini del fascicolo giustifica l’apertura del procedimento di rimozione nei confronti dell’Organo disciplinare inadempiente (art. 60 RD).
Se l’avocazione è richiesta con istanza di parte, essa deve essere presentata all’Organo giudicante di grado superiore che procede secondo i termini e le modalità sopra previste.
86. Ricorso dei vari Organi della Struttura di Attività calcio in caso di conflitti tra loro
Qualora si verifichino conflitti di giurisdizione tra i diversi Organi delle Strutture di Attività calcio UISP, può essere proposto ricorso dagli Organi interessati alla Corte nazionale di giustizia per dirimere i conflitti stessi. Il ricorso deve indicare le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda.
Il ricorso deve essere trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Corte nazionale di giustizia e agli altri Organi interessati. Questi ultimi possono presentare loro deduzioni scritte nel termine di 7 giorni dal ricevimento del ricorso inviandole alla Corte nazionale di giustizia tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
La decisione in merito non è impugnabile in alcun modo ed è efficace dal giorno della sua pubblicazione.
87. Ricorso delle parti interessate alle questioni di legittimità dei Regolamenti, delle Norme di partecipazione e degli atti emessi dai diversi Organi della Struttura di Attività calcio a ciò preposti
Chiunque abbia interesse può ricorrere alla Corte nazionale di giustizia avverso la legittimità di Regolamenti, Norme di partecipazione e atti emessi dagli Organi della Struttura di Attività calcio, che appaiano in contrasto con i princìpi della Carta.
Il ricorso deve indicare le ragioni di diritto a sostegno della domanda. Il ricorso deve essere trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Corte nazionale di giustizia e all’Organo che ha emanato l’atto normativo. Quest’ultimo può presentare sue deduzioni nel termine di 7 giorni dal ricevimento del ricorso inviandole alla Corte nazionale di giustizia tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
La decisione in merito non è impugnabile in alcun modo. In caso di accoglimento del ricorso, la norma illegittima perde efficacia dal giorno di pubblicazione della decisione.
88. Revisione
L’interessato può chiedere la revisione del decisione che lo riguarda e la conseguente modifica o revoca della sanzione subita qualora sia accertato che la quest’ultima sia stata erogata sulla base di prove legali false o di norme successivamente dichiarate illegittime (art. 87 RD).
L’istanza deve essere proposta alla Corte nazionale di giustizia entro 30 giorni dalla conoscenza della falsità della prova.
CAPO V
STRUMENTI DI DECISIONE
89. Acquisizione e valutazione della prova
L’Organo giudicante deve fondare la propria decisione su elementi di prova. L’onere di fornire la prova a sostegno del reclamo o del ricorso è a carico del ricorrente.
Il Giudice può acquisire d’ufficio qualsiasi mezzo probatorio ritenuto utile alla decisione.
Le prove si distinguono in legali e semplici. L’Organo giudicante deve svolgere un’opera di comparazione e valutazione delle diverse fonti di prova in suo possesso. In ogni caso, le prove legali prevalgono sempre sulle prove semplici. Qualora vi sia contrasto tra prove legali, si deve dare la prevalenza a quelle indicate come più importanti secondo l’ordine previsto nell’articolo seguente. Se vi sia contrasto tra prove semplici, il Giudice deve esercitare la propria discrezionalità valutandone attentamente l’attendibilità.
Le parti possono sempre chiedere di essere ascoltate dall’Organo giudicante, che rimane libero di accogliere o meno la richiesta.
90. Prove legali
I documenti di seguito indicati sono prove legali incontrovertibili, salvo non sia stata accertata la loro non veridicità e salvo errori materiali in essi contenuti:
a) documenti ufficiali delle Strutture di Attività calcio, in ordine di importanza:
1) Normativa generale;
2) Norme di partecipazione;
3) comunicazioni scritte delle Strutture di Attività calcio;
4) Comunicati ufficiali;
5) provvedimenti disciplinari.
b) documenti ufficiali di gara, per ordine di rilevanza:
1) referto dell’Arbitro;
2) referto dell’ Assistente ufficiale;
3) relazione dell’Osservatore.
91. Filmati
Ai soli fini disciplinari e a insindacabile giudizio degli Organi competenti, hanno lo stesso valore delle prove legali indicate nell’articolo 90/b RD anche gli eventuali filmati della gara, purché chiaramente visibili e non contraffatti o alterati.
92. Prove semplici
Sono prove semplici quelle utilizzabili dall’Organo giudicante ai fini della decisione a integrazione delle prove legali. Non sono opponibili a queste ultime, salvo che un Organo giudicante abbia accertato la loro non veridicità. In ogni caso le prove semplici devono essere valutate con rigore dal Giudice.
Sono prove semplici:
a) documentazione varia;
b) dichiarazione confessoria della persona soggetta a procedimento disciplinare;
c) testimonianze dirette dei Soci;
d) confronto fra Tesserati effettuato davanti al Giudice.
CAPO VI
DECISIONE
93. Fatto nuovo
Qualora durante un giudizio si individuino altri responsabili del fatto oggetto di impugnazione o emergano fatti illeciti non giudicati nelle istanze precedenti, il Giudice dell’impugnazione non può adottare provvedimenti in merito, ma deve segnalarli al Giudice di I grado affinché proceda.
94. Riforma in peggio
Il Giudice dell’impugnazione può sempre infliggere al soggetto sanzionato una pena più grave rispetto a quella impugnata.
Lo stesso Giudice può liberamente qualificare il fatto oggetto d’impugnazione e applicare la sanzione prevista a seguito della nuova qualifica dello stesso, ciò anche qualora la qualificazione del fatto illecito non sia stata oggetto d’impugnazione.
95. Forma della decisione disciplinare
La decisione disciplinare deve avere, a pena di nullità, il seguente contenuto:
a) indicazione dell’Organo giudicante;
b) nome e cognome del Socio o/e denominazione dell’Associazione nei cui confronti è adottata la decisione;
c) motivazione, con facoltà delle Strutture di Attività calcio locali di escludere - solo nei giudizi di primo grado - tale formalità, purché sia sempre indicata la norma violata;
d) provvedimento adottato;
e) data dell’emissione della decisione;
f) sottoscrizione del Giudice emanante o indicazione del suo nominativo. Oltre a quanto sopra previsto, le decisioni di secondo e terzo grado devono contenere, a pena di nullità, i seguenti requisiti:
g) indicazione del soggetto ricorrente;
h) provvedimento impugnato;
i) succinta esposizione dei motivi dell’impugnazione;
j) motivazione della decisione;
k) dispositivo della decisione.
96. Pubblicazione delle decisioni
a) Le decisioni riguardanti le Associazioni, gli Atleti, i Dirigenti e gli Allenatori devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale della Struttura di Attività calcio cui appartiene l’Organo giudicante, pena la loro nullità.
L’Organo giudicante di secondo grado (di livello regionale) deve comunicare la sua decisione, mediante mezzo ricettizio, alla Struttura di Attività calcio territoriale con la quale è affiliato o tesserato il soggetto nei cui confronti è disposto il provvedimento. Entrambe le Strutture di Attività calcio in parola devono pubblicare integralmente il provvedimento sul loro Comunicato ufficiale.
Le decisioni assunte dalla Corte nazionale di giustizia devono essere comunicate, mediante mezzo ricettizio, alla Struttura di Attività calcio territoriale e regionale con la quale è affiliato o tesserato il soggetto nei cui confronti è disposto il provvedimento. Tutte le predette Strutture di Attività calcio devono pubblicare integralmente il provvedimento sul loro Comunicato ufficiale.
b) Le decisioni riguardanti gli Arbitri devono invece essere riservate e comunicate dalla Struttura di Attività calcio a cui appartiene il Giudice che le ha emanate in forma ricettizia, a pena di nullità, ai soli soggetti di seguito indicati:
• interessato;
• Responsabile della Struttura di Attività calcio;
• Procuratore arbitrale;
• Coordinatore del Settore arbitrale,
• Designatore arbitrale;
• tutti gli Organi disciplinari della Struttura di Attività calcio competente affinché possano controllare che l’Arbitro non prenda parte a gare come Atleta, Dirigente o Allenatore.
A parziale deroga a quanto sopra previsto, nel caso in cui un Ufficiale di gara prenda parte a gare come Atleta, Dirigente o Allenatore, la decisione deve essere pubblicata sul Comunicato ufficiale, limitatamente al nominativo dell’Ufficiale di gara, all’Associazione di appartenenza e al periodo di interdizione comminato.
È legittimato a sollevare l’eccezione di nullità, relativa al mancato avviso, solamente il soggetto nei cui confronti il provvedimento non è stato comunicato.
c) Qualora il tempo occorrente alla stesura della motivazione possa pregiudicare i diritti del ricorrente, l’Organo giudicante può procedere alla pubblicazione del solo dispositivo, nel quale deve essere altresì indicato il termine - non superiore a 8 giorni - entro cui sarà pubblicata la motivazione.
97. Termini per la pubblicazione delle decisioni
Le decisioni dei Giudici sotto indicati devono essere pubblicate entro i giorni sotto riportati decorrenti dai momenti indicati a margine:
Giudice giorni Da
primo grado 7 disputa della partita o presentazione del ricorsoesposto, con facoltà di proroga di ulteriori 10 giorni solo qualora sia necessaria l’acquisizione di documenti
secondo grado 21 ricevimento del fascicolo di cui all’articolo 80 RD
terzo grado 30 ricevimento del fascicolo di cui all’articolo 80 RD
Titolo V
PREVISIONI DISCIPLINARI
98. Limiti di derogabilità
Le Strutture di Attività calcio competenti non possono derogare alle sanzioni previste in questo titolo, eccetto a quelle pecuniarie. In tal caso le stesse possono essere ridotte o aumentate, sempre nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 34 RD. L’esercizio di tale facoltà deve rispettare le proporzioni fra i minimi e i massimi di pena previsti nelle sanzioni in questo titolo. Delle modifiche apportate deve essere data comunicazione sul Comunicato ufficiale, pena la non applicabilità delle stesse.
CAPO I
PREVISIONI A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI
Sezione I
VIOLAZIONI AD ADEMPIMENTI FORMALI NON
PREGIUDIZIEVOLI ALLA REGOLARE EFFETTUAZIONE
DELLA GARA
99. Ritardata presentazione della lista-gara, ritardata presentazione della squadra in campo o richiesta tempo di attesa:
• ammenda da € 10,00 a € 15,00.
100. Lista-gara trascritta in modo incompleto o impreciso:
• ammenda da € 10,00 a € 15,00.
101. Inizio o proseguimento della gara con squadra incompleta:
• ammenda di € 10,00 per ogni giocatore mancante al numero previsto.
102. Altri inadempimenti (per esempio: aver inserito in lista gara Soci con funzioni di dirigente con a carico un provvedimento di squalifica, anche a titolo di colpa; mancato invio delle comunicazioni richieste; impianti sportivi non in regola con quanto previsto dall’articolo 44 RA; mancata presentazione all’Arbitro della tessera UISP, consegna all’arbitro di una maglia che non rispetti esigenze di decoro e igiene (art. 61/f RA); mancato ristoro):
• ammenda da € 10,00 a € 25,00.
Sezione II
VIOLAZIONE AI DOVERI DI DILIGENZA
103. Mancata presentazione della documentazione prevista dall’articolo 5 RA:
• esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
104. Non veridicità delle dichiarazioni previste dall’articolo 20 RA o mancato rilascio delle stesse:
• esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
105. Mancata presenza alle premiazioni:
• non consegna del premio (coppa o trofeo o altro) e confisca della cauzione.
Sezione III
ATTI OD OMISSIONI CHE IMPEDISCONO
LA REGOLARE EFFETTUAZIONE DELLA GARA
O DELLA MANIFESTAZIONE
106. Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o il proseguimento della gara (per esempio: rifiuto di cambiare maglia o non aver fornito all’Arbitro una casacca di colore diverso dal proprio e da quello dell’altra squadra (articolo 61/b, c, d, e RA), rifiuto di presentare la documentazione richiesta, rifiuto di mettere a disposizione l’Assistente di parte (articolo 40 RA), insufficiente disponibilità di palloni (articolo 61/g RA), insufficiente numero di giocatori (articolo 58 RA), mancata telefonata al Designatore arbitrale (articolo 38/e RA), mancata messa a disposizione del campo di gioco, altre violazioni ad adempimenti che impediscono l’effettuazione o la prosecuzione della gara):
a) perdita della gara e ammenda di € 50,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di € 75,00.
107. Rinuncia a prendere parte a una gara in calendario:
a) 1a rinuncia: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di € 50,00
b) 2a rinuncia: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di € 75,00
c) 3a rinuncia: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione;
d) 1a rinuncia in gare a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
Qualora un’Associazione preavvisi la Struttura di Attività calcio competente, per iscritto, la sua mancata partecipazione alla gara almeno 48 ore prima del previsto orario della partita, le sanzioni pecuniarie sono ridotte della metà.
108. Ritiro da una gara già iniziata:
a) 1° ritiro: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di € 75,00;
b) 2° ritiro: esclusione dalla manifestazione, confisca della cauzione e sospensione dall’attività da 1 a 3 anni;
c) 1° ritiro in gare a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
109. Ritiro di una squadra da una manifestazione:
• esclusione dalla manifestazione, confisca della cauzione e sospensione dall’attività da 1 a 2 anni.
110. Aver fatto partecipare a una gara Soci - anche con funzioni di Assistente di parte - non in regola con le Norme di partecipazione e/o di affiliazione. Aver fatto partecipare Soci a una gara in contrasto con quanto previsto dall’articolo 65 RA. Aver fatto partecipare alla partita giocatori non in lista gara:
• perdita della gara e ammenda € 25,00;
• 1a recidiva: perdita della gara e ammenda € 35,00;
• 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
111. Aver fatto partecipare alla gara, anche con funzioni di Assistente di parte, Atleti o Dirigenti squalificati:
a) perdita della gara e ammenda € 35,00;
b) 1a recidiva: perdita della gara e ammenda € 50,00;
c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
112. Aver fatto partecipare Soci a una o più gare in contrasto con quanto previsto con le norme di tesseramento (articoli 16 e 17 RA):
a) perdita della gara e ammenda € 50,00;
b) 1a recidiva: perdita della gara e ammenda € 75,00;
c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
113. Aver fatto partecipare alla gara, anche con funzioni di Assistente di parte, Atleti o Dirigenti con documento contraffatto o alterato:
a) perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda € 50,00;
b) 1a recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda € 75,00;
c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
114. Casi in cui l’Arbitro interrompa la gara o la prosegua pro forma ai sensi dell’articolo 64 RA:
a) perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di € 75,00;
b) 1a recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di € 100,00;
c) 2a recidiva/gara ad eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
115. Illecito sportivo (art. 20 RD):
a) perdita della gara, da 1 a 5 punti di penalizzazione e ammenda € 100,00;
b) 1a recidiva (anche in diverse annate): esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
116. Omessa segnalazione di fatti o atti costituenti illecito sportivo (art. 21 RD):
a) ammenda € 75,00;
b) ulteriori recidive: ammenda € 100,00.
SEZIONE IV
COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI E VIOLENTI
DI SOSTENITORI AL SEGUITO
117. Offese gravi e ripetute nei confronti di Soci:
a) ammenda € 10,00;
b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 10,00 rispetto alla precedente ammenda.
118. Atteggiamenti aggressivi o intimidatori o minacciosi nei confronti di Soci:
a) ammenda € 25,00;
b) 1a recidiva: ammenda € 50,00;
c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
119. Atti di violenza nei confronti di sostenitori avversari:
a) ammenda di € 40,00;
b) 1a recidiva: ammenda di € 60,00;
c) 2a recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda di € 75,00;
d) 3a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
120. Atti di violenza nei confronti di Soci:
a) ammenda € 50,00;
b) 1a recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda € 75,00;
c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
Qualora l’atto sia commesso nei confronti di Dirigenti UISP o Ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni:
d) perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda € 75,00;
e) 1a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
Sezione V
COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI E VIOLENTI
DEI PROPRI SOCI
121. Mancata assistenza nei confronti di Soci aggrediti:
a) ammenda € 10,00;
b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 10,00 rispetto alla precedente ammenda.
122. Inadempimento agli obblighi previsti dall’articolo 62 RA sull’ordine pubblico:
a) ammenda € 25,00;
b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 10,00 rispetto alla precedente ammenda.
123. Proteste vivaci nei confronti di Ufficiali di gara (art. 13 RD):
a) ammenda € 10,00;
b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 10,00 rispetto alla precedente ammenda.
124. Offese nei confronti di Soci o del pubblico (art. 14 RD):
a) ammenda € 10,00;
b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 10,00 rispetto alla precedente ammenda.
125. Atteggiamenti aggressivi, intimidatori, minacciosi o discriminatori nei confronti di Soci o del pubblico (artt. 15 e 16 RD):
a) ammenda € 20,00;
b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 20,00 rispetto alla precedente ammenda.
126. Atti di violenza nei confronti di Soci o del pubblico (art. 18 RD):
a) ammenda € 25,00;
b) 1a recidiva: ammenda € 50,00;
c) 2a recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda € 100,00;
d) 3a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
Qualora l’atto sia commesso nei confronti di Dirigenti UISP o Ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni:
e) perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda € 100,00;
f) 1a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
CAPO II
PREVISIONI A CARICO DEI SOCI
Sezione I
COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI
127. Terza ammonizione in gare differenti (art. 46/b RD):
• 1 giornata di squalifica.
128. Espulsione per somma di ammonizioni in campo:
• 1 giornata di squalifica.
129. Proteste o/e comportamenti irriguardosi nei confronti degli Ufficiali di gara (art. 13 RD):
• da 1 a 3 giornate di squalifica.
130. Offese, ingiurie (art. 14 RD):
• da 1 giornata a 2 mesi di squalifica.
131. Atti gravemente offensivi (art. 14 RD):
• da 1 a 3 mesi di squalifica.
132. Discriminazioni (art. 15 RD):
• da 1 a 4 mesi di squalifica.
Sezione II
COMPORTAMENTI VIOLENTI
133. Atteggiamenti minacciosi semplici (art. 16 RD):
• da 2 a 4 giornate di squalifica.
134. Atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi (art. 16 RD):
• da 3 giornate a 2 mesi di squalifica.
135. Scorrettezza in azione di gioco (art. 17 RD):
• da 1 a 4 giornate di squalifica.
136. Scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso (art. 17 RD):
• da 2 giornate a 4 mesi di squalifica.
137. Atto di violenza in azione di gioco (art. 18 RD):
• da 1 a 3 mesi di squalifica.
138. Atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso (art. 18 RD):
• da 4 mesi a 1 anno di squalifica.
139. Atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione (art. 18 RD):
• da 8 mesi a 2 anni di squalifica.
140. Atti di violenza ripetuti posti in essere in occasioni diverse (art. 18 RD):
• da 2 a 4 anni di squalifica.
Sezione III
COMPORTAMENTI CONTRARI ALLA LEALTÀ SPORTIVA
141. Aver inserito o essere stati presenti in lista gara, anche con funzione di dirigente, con a carico un provvedimento di squalifica, anche a titolo di colpa:
• da 1 a 4 giornate di squalifica.
142. Inadempimento agli obblighi previsti dall’articolo 62 RA sull’ordine pubblico, anche a titolo di colpa:
• da 1 a 4 giornate di squalifica.
143. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare - anche con funzioni di Assistente di parte - pur non essendo in regola con le Norme di partecipazione, anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):
• da 1 a 3 mesi di squalifica.
144. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 65 RA, anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):
• da 1 a 3 mesi di squalifica.
145. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare - anche con funzioni di Assistente di parte (nei termini di cui all’art. 40 RA) - con a carico un provvedimento di squalifica, anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):
• da 1 a 4 giornate di squalifica.
146. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare in contrasto a quanto previsto dalle norme di tesseramento (articolo 16 e 17 RA), anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):
• da 6 mesi a 2 anni di squalifica.
147. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare - anche con funzioni di Assistente di parte - con un documento contraffatto o alterato, anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):
• da 1 a 3 anni di squalifica.
148. Aver compiuto atti che configurino gli estremi dell’illecito sportivo o possano alterare il regolare svolgimento di una gara o di una manifestazione o il corretto funzionamento della giustizia sportiva:
• da 1 a 5 anni di squalifica.
149. Aver compiuto atti che configurino l’utilizzo di sostanze dopanti
• da 2 a 5 anni di squalifica.
150. Aver omesso di denunciare - se venuti a conoscenza - il compimento di atti che configurino gli estremi dell’illecito sportivo o possano alterare il regolare svolgimento di una gara o di una manifestazione o il corretto funzionamento della giustizia sportiva (art. 21 RD):
• da 1 a 6 mesi di squalifica.
151. Abbandono di una gara in segno di protesta:
• da 1 giornata a 2 mesi di squalifica.
152. Mendace dichiarazione sulla regolarità del tesseramento del proprio Socio resa dal Presidente dell’Associazione partecipante alle Finali nazionali, anche a titolo di colpa:
• da 2 a 3 anni di squalifica.
L’Organo disciplinare, applicata la sanzione nei confronti del Presidente dell’Associazione, deve trasmettere gli atti alla Struttura di Attività calcio nazionale per i provvedimenti di natura amministrativa previsti dagli articoli 23 e 25 RO.
153. Mendace dichiarazione resa dal Socio in tutti i casi in cui sia richiesta una dichiarazione certificativa, anche a titolo di colpa:
• da 6 mesi a 3 anni di squalifica.
154. Inadempimento di provvedimento disciplinare, anche a titolo di colpa, qualora non costituisca una specifica ipotesi di illecito già prevista nel presente titolo:
• da 6 mesi a 1 anno di squalifica.
CAPO III
PREVISIONI A CARICO DI ARBITRI, ASSISTENTI UFFICIALI
E OSSERVATORI
155. Previsioni generali a carico di Arbitri, Assistenti ufficiali e Osservatori
Oltre a quanto previsto negli articoli successivi, gli Arbitri, gli Assistenti ufficiali e gli Osservatori rispondono a norma di quanto disposto nel precedente Capo. In questi casi, laddove sia prevista per i Soci la sanzione della squalifica, deve infliggessi agli Arbitri, agli Assistenti ufficiali e agli Osservatori la sanzione dell’interdizione dall’attività.
156. Non corretta o indecorosa vestizione della divisa, anche a titolo di colpa:
• dalla censura all’ammenda di € 10,00.
157. Mancata o negligente compilazione dei dati personali nei documenti ufficiali della Struttura di Attività calcio, anche a titolo di colpa:
• dalla censura all’ammenda di € 10,00.
158. Negligente, erronea o incompleta compilazione del referto o della distinta di spesa e/o ritardato invio di tali documenti, anche a titolo di colpa:
• dalla censura all’ammenda da € 10,00 a € 25,00;
• recidiva: ammenda corrispondente al rimborso spese.
159. Assenza ingiustificata alle riunioni e corsi di formazione o aggiornamento, anche a titolo di colpa:
• censura,
• recidiva: dalla censura all’ammenda da € 10,00 a € 25,00.
160. Direzione di gare non ufficiali della Struttura di Attività calcio senza autorizzazione del Coordinatore del Settore arbitrale o del suo sostituto
• interdizione dall’attività da 3 a 6 mesi e ammenda da € 20,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio per 1 anno;
• 1a recidiva: interdizione dall’attività da 6 mesi a 1 anno e ammenda pari all’importo dovuto dalla Struttura di Attività calcio all’interessato a titolo di rimborso spese e non ancora corrisposto.
161. Mancata comunicazione della propria indisponibilità al Designatore arbitrale (art. 41 RA), partecipazione alla gara come Atleta o Dirigente senza la comunicazione prevista dall’articolo 43 RA, anche a titolo di colpa:
• ammenda da € 10,00 a € 25,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio nell’anno sportivo in corso;
• 1a recidiva: interdizione dall’attività da 1 a 6 mesi e ammenda da € 20,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio per 1 anno;
• 2a recidiva: interdizione dall’attività da 3 mesi a 1 anno e ammenda pari all’importo dovuto dalla Struttura di Attività calcio all’interessato a titolo di rimborso spese e non ancora corrisposto.
162. Mancata osservanza del segreto previsto dall’articolo 37/IV RA, anche a titolo di colpa:
• ammenda da € 10,00 a € 25,00;
• recidiva: ammenda da € 25,00 a € 50,00 ed esclusione dalla visionatura delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio nella stagione in corso e comunque per almeno 8 mesi.
163. Dichiarazioni lesive sull’operato di un collega o comportamento scorretto da parte degli Arbitri nei confronti degli Osservatori e viceversa:
• ammenda da € 15,00 a € 25,00;
• recidiva: ammenda da € 25,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione o dalla visionatura delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio nella stagione in corso e comunque per almeno 1 anno.
164. Ritardato arrivo sul terreno di gioco, anche a titolo di colpa:
• dalla censura all’ammenda da € 10,00 a € 25,00.
165. Mancato arrivo sul terreno di gioco, ritardo che non permetta la disputa o la conclusione della gara o inadempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 37/a RA, anche a titolo di colpa:
• non corresponsione del rimborso spese e ammenda da € 15,00 a € 40,00;
• recidiva: interdizione dall’attività da 15 giorni a 1 mese, ammenda da € 40,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio nella stagione corso e comunque per almeno 10 mesi;
• ulteriori recidive: l’interdizione dall’attività deve essere aumentata di 15 giorni e l’ammenda di € 10,00, ferma restando l’esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio.
166. Rifiuto a dirigere un incontro al quale l’Ufficiale di gara è stato designato:
• ammenda da € 10,00 a € 25,00;
• 1a recidiva: ammenda da € 20,00 a € 40,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio nella stagione corso e comunque per almeno 6 mesi;
• 2a recidiva: ammenda di ulteriori € 30,00 a € 50,00, interdizione dall’attività da 15 giorni a 1 mese, ferma restando l’esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio.
167. Falsificazione del referto o della relazione:
• interdizione dall’attività da 1 anno a 2 anni, ammenda da € 30,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio per 1 anno decorrente dal termine del periodo d’interdizione. 168. Comportamento volto ad alterare il risultato della partita:
• interdizione dall’attività da 2 anni a 3 anni e ammenda pari all’importo che la Struttura di Attività calcio deve ancora corrispondere a titolo di rimborso spese, comunque non inferiore a € 50,00, ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio per 1 anno decorrente dal termine del periodo d’interdizione.
169. Violazione degli adempimenti previsti dall’articolo 38 RD, anche a titolo di colpa:
• dalla censura all’interdizione dall’attività fino a 6 mesi, ammenda da € 25,00 a € 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Struttura di Attività calcio per 1 anno decorrente dal termine del periodo d’interdizione.
Parte sesta
GLOSSARIO
Adito (giudice): giudice al quale è rivolto il ricorso.
Adozione della decisione: atto con cui l’Organo disciplinare decide su un procedimento di sua competenza.
Avocazione: assunzione da parte di un Organo disciplinare di una procedimento disciplinare di competenza di altro Organo disciplinare.
Coattivo: costrittivo, obbligatorio, imposto dalle norme.
Collegio (disciplinare): Organo composto da due o più persone.
Commissione di fatto illecito: il compimento di un fatto illecito.
Consulta: Organo collegiale.
Contermine: ambito territoriale che ha i confini in comune.
Contraddittorio: discussione con possibilità per tutte le parti interessate di esporre le proprie tesi.
Decadenza: la conseguenza derivante dal mancato rispetto di un termine perentorio che comporta l’impossibilità di azionare il relativo diritto.
Delegare: incaricare dell’esecuzione di determinati atti in propria sostituzione.
Deroga: eccezione.
Derogabile: che può essere modificato, innovato o escluso.
Determinare: indurre.
Edittale (pena): limiti minimi e massimi previsti dalla norma per la sanzione relativa a un illecito disciplinare.
Emanazione: emissione, adozione.
Equipollente: di valore ed efficacia identici.
Esecutività: capacità di un provvedimento di esplicare i suoi effetti sanzionatori.
Esecuzione: l’atto o il complesso delle operazioni con cui si dà effetto a un provvedimento.
Esperimento (di formalità): attuazione delle formalità.
Fattispecie: previsione normativa di un fatto o atto avente rilevanza giuridica oppure fatto concreto regolato da norme.
Giurisdizione: potere di esercitare la funzione di valutazione sul rispetto delle norme attribuita a un Organo disciplinare.
Impugnazione: atto diretto a ottenere il riesame di un provvedimento.
Incidentale (giudizio): avere qualificato come lecito o illecito un fatto non oggetto della decisione.
Incompatibilità: impossibilità di coesistenza tra diverse funzioni.
Indole: carattere individuato da aspetti essenziali e rivelatori.
Indulto: remissione condizionata della pena.
Inficiare: compromettere definitivamente quanto alla validità o alla veridicità.
Instaurare: attivare un procedimento.
Istanza: richiesta.
Maggioranza assoluta: la metà più uno degli aventi diritto al voto.
Maggioranza qualificata: un numero più alto di quello corrispondente alla metà più uno degli aventi diritto al voto.
Maggioranza relativa: la metà più uno dei votanti presenti.
Mendace: fondato sulla falsità e sull’inganno.
Merito (esame del): questione di diritto sostanziale o di fatto sulla quale il Giudice è chiamato a pronunciarsi.
Monocratico: Organo disciplinare la cui facoltà di deliberare o giudicare è attribuita a una sola persona.
Notorio: di comune conoscenza.
Obiezione di coscienza: atteggiamento di chi rifiuta di compiere un servizio per convinzioni morali o religiose.
Ordinatorio (termine): termine indicativo entro il quale deve essere compiuto l’atto. Il mancato rispetto dello stesso non ne comporta l’inaccoglibilità o la nullità.
Ordine del giorno: programma oggetto di decisione o di comunicazione.
Perentorio (termine): termine entro il quale deve essere compiuto l’atto. Il mancato rispetto dello stesso comporta la decadenza del relativo diritto e la conseguente nullità dell’atto medesimo.
Precetto: norma relativa al comportamento, espressa da un’autorità riconosciuta.
Premialità: si dice di ciò che è concesso a titolo di riconoscimento, premio.
Procedibilità: esistenza delle condizioni perché un procedimento possa aver corso.
Qualificare (un fatto): inquadrare giuridicamente un fatto in una delle fattispecie previste dalle norme.
Reclamo: atto d’impulso finalizzato a promuovere una decisione di primo grado sul fatto oggetto di contestazione. Reiterare o reiterazione: ripetere una o più volte.
Remissione (in termine): atto con il quale il giudice concede, nonostante la decorrenza del termine, di azionare il relativo diritto.
Responsabilità oggettiva: quella che porta a rispondere disciplinarmente per un fatto altrui.
Retroattivo: che ha effetto a decorrere da un tempo anteriore alla sua pubblicazione o emanazione.
Revisione: riesame.
Ricettizia (forma): modalità di inoltro di un atto o documento in forma tale da garantire la prova dell’avvenuto ricevimento da parte del destinatario.
Ricorso: atto d’impugnazione della decisione di un Organo disciplinare.
Ricusare o ricusazione: istituto per cui uno dei soggetti di un procedimento può chiedere che il processo sia assegnato a un Giudice diverso da quello designato.
Rimozione: allontanamento da una carica.
Ritenzione (diritto): diritto ad incassare la somma altrui di cui si ha il possesso a soddisfazione di un credito.
Sanzione: pena prevista dalla norma a seguito della violazione della stessa.
Squalifica definitiva: sanzione non più impugnabile.
Tassativo: che non ammette eccezioni, deroghe o altre e diverse previsioni.
Termini: limiti di scadenze.
Termine ordinatorio o perentorio: vedi ordinatorio o perentorio.
Tipicità: caratteristica di una norma che non prevede diversa disciplina